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L’autorizzazione a svolgere un incarico presso altro ente non può essere rilasciata dall’interessato

L’autorizzazione a svolgere un incarico presso ente diverso da quello di appartenenza, prevista per i dipendenti pubblici dall’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, non può essere rilasciata dal medesimo soggetto interessato: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, nella sent. n. 97/2023, depositata lo scorso 25 maggio, con cui i giudici contabili hanno condannato la dipendente comunale a riversare alle casse dell’ente di appartenenza il compenso ricevuto, in più anni, dall’altro ente locale.

Nel caso specifico, la responsabile dell’ufficio finanziario di un Comune aveva firmato l’autorizzazione a proprio favore a svolgere attività lavorativa presso altro ente locale, in evidente conflitto di interessi.

Secondo i giudici, il procedimento autorizzatorio non poteva dirsi, non solo concluso, ma nemmeno validamente avviato, proprio in ragione di un evidente conflitto di interessi e in violazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990. Tale ultima norma, inserita dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione), prevede espressamente (ma già costituiva principio generale dell’ordinamento del pubblico impiego), che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

L’interessata, quindi, non poteva trattare, in nessuna delle sue fasi, ancorché endoprocedimentali, la pratica della autorizzazione all’incarico ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 che la riguardava direttamente in quanto beneficiaria.