Mancata allegazione del file specifico contenente l’offerta tempo: legittima l’esclusione
Se la lex specialis di gara prevede, a pena di esclusione, la predisposizione firmata di un apposito file contenente l’offerta tempo, è legittima l’esclusione del concorrente che non vi ha provveduto, non essendo sufficiente la circostanza che l’offerta tempo, seppur non recata in distinto file, era comunque contenuta nella documentazione prodotta e nella specie nel file denominato cronoprogramma, il quale conteneva l’indicazione del tempo di esecuzione, espresso in giorni: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 18 maggio 2023, n. 774.
Secondo i giudici, il precetto contenuto nella lex specialis, laddove si esigeva a pena di esclusione la sottoscrizione dell’offerta tempo e l’indicazione nell’offerta tempo del ribasso in cifre, integra un elemento essenziale della medesima offerta ex art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), cosicché l’esclusione si palesava legittima; ed infatti, come affermato anche dal Consiglio di Stato, “nelle procedure di gara, la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis rende legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d’esclusione, previsto dall’art. 83, comma 8, d. lg. n. 50/2016” (sez. V, sent. 28 giugno 2022, n. 5347).