1

La corretta operazione di riaccertamento dei residui: il warning della Corte dei conti

La corretta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è operazione fondamentale ai fini della esatta determinazione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e quindi dell’attendibilità di questo, talché una sovrastima dei residui attivi o una sottostima di quelli passivi può portare a un’errata determinazione dell’avanzo/disavanzo dell’ente, inducendo in errore l’organo di indirizzo politico che approva il bilancio ed al contempo i terzi, cittadini, creditori e organi di controllo: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 77/2023/PRSP, depositata lo scorso 18 maggio.

È a tale adempimento che fanno riferimento le specifiche prescrizioni indicate dall’art. 228, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Detta disposizione e quanto previsto nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (punto 9.1) postulano l’esigenza di operare una rigorosa ed attenta ricognizione delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la  riscossione/pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza.