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Omessa/scorretta determinazione del FPV: grave irregolarità contabile

Posto che l’istituto del fondo pluriennale vincolato (FPV) “serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l’acquisizione delle risorse ed il loro impiego” (Corte Cost., sent. n. 6/2017), l’omesso o l’errato calcolo di tale fondo determina in concreto “una rendicontazione degli esercizi (…) totalmente inattendibile e preclusiva di un reale controllo sulla gestione finanziaria dell’ente” (Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 16/2019/PRSP) e, di conseguenza, si traduce in una grave irregolarità contabile: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 77/2023/PRSP, depositata lo scorso 18 maggio.

In altri termini, “la non corretta determinazione del FPV, al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio, determina la violazione del principio di veridicità ove si ponga mente al fatto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l’adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale), e che pertanto la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale, di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016)” (Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 18/2019/PRSP).

La Corte ha ribadito la natura univoca del fondo pluriennale vincolato, la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali: cosicché  esso, da un punto di vista genetico, è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata (Allegato 4/1, punto 9.8, del Decreto Legislativo n. 118 del 2011), mentre dal punto di vista funzionale “ove…le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, esse affluiscono al risultato di amministrazione (quota vincolata o destinata in prevalenza), per la relativa riprogrammazione” (Corte dei conti, del. n. 4/SEZAUT/2018/FRG).