Appalti: l’offerta economica non può essere modificata
Il contenuto dell’offerta economica non può subire variazioni una volta che si è conclusa la procedura di gara: è quanto evidenziato dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 183 del 3 maggio scorso.
L’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone, infatti, che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”
Il principio generale della immodificabilità dell’offerta, deducibile dalla predetta disposizione, ricorda ANAC, è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante e a ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici.
Nel caso concreto, l’Autorità si è espressa in merito ad una richiesta di parere proveniente da una Unione di Comuni sulla possibilità di accettare o meno i giustificativi presentati dall’aggiudicatario (per l’affidamento del servizio di reclutamento di personale per i servizi sociali di un Comune) in sede di verifica della congruità dell’offerta, dai quali risultava che l’operatore economico aveva utilizzato un modello di calcolo del ribasso offerto non conforme a quanto stabilito dalla documentazione di gara.
Secondo l’Autorità, l’intenzione di applicare il ribasso al solo decimale del moltiplicatore a base di gara e non al moltiplicatore nella sua interezza (1,10), rappresenta una inammissibile variazione postuma dei contenuti dell’offerta e pertanto non può essere accettata come giustificazione del prezzo offerto. Per gli stessi motivi, anche la “conversione” secondo le regole di gara del ribasso offerto dall’impresa, prospettata dalla stazione appaltante, si tradurrebbe in una inammissibile modifica postuma dell’offerta economica, in violazione della par condicio.