Se la lex specialis di gara prevede, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la necessità della sottoscrizione della documentazione da parte di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, pena l’esclusione, è corretta la decisione della stazione appaltante di procedere all’esclusione del RTI dinanzi al file dell’offerta, caricato sulla piattaforma telematica, che riportava unicamente la firma del legale rappresentante della mandataria e non anche la firma del legale rappresentante della mandante: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 19 maggio 2023, n. 447.
Secondo i giudici, la chiarezza della previsione circa la necessità della firma di tutti i componenti l’RTI non consentiva alcuna interpretazione difforme dal dato letterale, né potendo tale previsione ritenersi ambigua o incerta tale da consentire una diversa esegesi; né poteva considerarsi sufficiente, nel caso specifico, la circostanza che un altro allegato dell’offerta fosse stato firmato da tutti, trattandosi di un documento ulteriore rispetto all’offerta non firmata dal mandante.
La sottoscrizione, eventualmente digitale, laddove la gara è svolta in modalità telematica, costituisce elemento essenziale di ogni offerta economica, giacché esprime la volontà del concorrente di impegnarsi nei confronti dell’Amministrazione, tanto è vero che le offerte prive di sottoscrizione sono reputate giuridicamente nulle se non addirittura inesistenti, con esclusione di ogni ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell’ art. 83 del Codice degli appalti, ostandovi, fra l’altro anche la necessità del rispetto del principio di parità tra le concorrenti (cfr. ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 1° aprile 2022, n. 731; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 giugno 2017, n. 3042).