È illegittima la duplice richiesta, da parte del Sindaco, di rimborso per le spese di viaggio per la partecipazione ad attività istituzionali in fasce orarie ravvicinate e che si tengono nel medesimo luogo: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Toscana, nella sent. n. 151/2023, depositata lo scorso 22 maggio.
Nel caso specifico il Sindaco aveva richiesto ed ottenuto il rimborso delle spese di viaggio sia per la partecipazione alla seduta della Giunta sia per quella del Consiglio, programmate a breve distanza oraria nella medesima giornata, denotando un comportamento integrante gli estremi dell’abuso del diritto al rimborso; peraltro, nel caso specifico, era accaduto che il rimborso fosse stato chiesto anche per una riunione andata deserta e per un’altra in cui era stata verbalizzata l’assenza del Sindaco.
La Corte ha stigmatizzato anche l’operato del segretario e del responsabile dell’area affari generali finanziario che avrebbero potuto e dovuto manifestare giusto un minimo di diligenza in più, nel prestare maggiore attenzione sia alle informazioni circa le presenze e le assenze dei membri del Consiglio e della Giunta sia alla compatibilità tra i ristrettissimi orari in cui erano state tenute le sedute di tali organi ed i tempi di percorrenza tra la sede comunale e la residenza del richiedente. Si trattava, infatti, di circostanze verificabili ictu oculi, con un minimo di diligenza, attraverso la mera lettura dei verbali, che se non allegati erano comunque facilmente reperibili; pertanto, l’omesso controllo è stato qualificato come gravemente colposo.
Ritenuto il comportamento del Sindaco più grave rispetto all’operato degli altri due soggetti, la Corte ha condannato il primo cittadino al rimborso del 50% di quanto indebitamene percepito, mentre il restante 50% è stato addebitato, in parti uguali, al segretario e al responsabile dell’area affari generali.