Contabilizzazione del FAL in sede di rendiconto: il warning della Corte dei conti

È corretto l’accantonamento nel risultato d’amministrazione del FAL (fondo anticipazioni di liquidità) per un importo corrispondente al debito residuo ma è scorretto non provvedere ad accantonare le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un’apposita voce denominata “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità” (che rispetti cioè le disposizioni di cui all’art. 52 del D.L. n. 73/2021 e la FAQ n. 47 della Commissione Arconet del 3 dicembre 2021 in merito alla contabilizzazione della riduzione e dell’utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 77/2023/PRSP, depositata lo scorso 18 maggio.

L’art. 52, comma 1-ter, del D.L. n. 73/2021 prevede, infatti, che “A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.

In applicazione di tale norma, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali non possono più operare la riduzione del FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma devono ridurre il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), e devono applicare la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo. Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.

Pertanto, a  decorrere dal rendiconto 2021:

  • nell’allegato a) deve essere iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;
  • nell’allegato a/1, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, devono essere registrati sia la riduzione del FAL nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.

 

 

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