Relazione semestrale del revisore per gli enti in piano di riequilibrio: il warning della Corte dei conti

Come è noto, nell’attività di controllo sull’implementazione del piano, la competente sezione regionale della Corte dei conti è coadiuvata dall’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente il quale, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 6, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) è tenuto a trasmetterle (oltre che al Ministero dell’Interno), entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.

Sul punto, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella delib. n. 164/2023/PRSP, depositata lo scorso 19 maggio, ha precisato che, al fine di adempiere al dettato normativo, la relazione del revisore non può limitarsi a riepilogare ed aggiornare i dati contabili consuntivi, ma deve necessariamente:

  • analizzare l’esecuzione del piano, dando conto dell’attuazione delle misure di risanamento;
  • sottolineare le divergenze tra i risultati raggiunti e gli obiettivi intermedi prefissati;
  • indicare, altresì, i fattori e le cause dello scostamento;
  • formulare una valutazione aggiornata sulla situazione finanziaria dell’ente e sulla permanenza delle condizioni di adeguatezza ed attendibilità del piano di riequilibrio.
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