Genera danno erariale il comportamento del funzionario comunale che, nonostante una denuncia di danno presentata al Comune, non si attiva per tempo per segnalare l’accaduto alla compagnia assicurativa con cui l’ente locale aveva stipulato un contratto di copertura contro i danni da responsabilità civile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Sardegna, nella sent. n. 66/2023, depositata lo scorso 17 maggio.
Nel caso specifico, in particolare, il Comune aveva dovuto pagare direttamente il danno subito dal cittadino, laddove sarebbe stato possibile “coprire” detto evento dalla polizza assicurativa in essere.
Secondo la Corte, il funzionario comunale aveva omesso l’adempimento fondamentale da compiersi nel termine contrattualmente stabilito dalle parti, ossia denunciare all’assicurazione, che avrebbe evitato il prodursi del danno: conseguentemente, la condotta posta in essere è stata ritenuta caratterizzata da colpa grave, in ragione sia della semplicità dell’adempimento richiesto, sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso.
Nella sfera applicativa della colpa grave, difatti, rientrano sia l’attività materiale che quella provvedimentale, legata cioè al procedimento amministrativo, scindibili in due categorie: attività non soggetta a rischio e attività che, secondo caratteristiche oggettive, può essere definita rischiosa.
Nel primo caso, quale quello analizzato dai giudici, il comportamento da tenersi richiedeva, da parte dell’agente, l’impiego di diligenza e perizia ordinarie, in quanto la condotta andava conformata a norme rigide (o a procedimenti autonomamente normati) o ad attività semplici, la cui sola violazione o inosservanza integra, di per sé, il prescritto requisito soggettivo.
Nel caso di comportamento omissivo, infine, la gravità della colpa discende dalla consapevolezza dell’omissione. L’agente pubblico che è tenuto a un comportamento e che, professionalmente, deve prevedere l’evento che ne deriva (danno) ne accetta la verificazione (cfr. sez. giurisd. Sardegna, sent. n. 13/2014).