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Maggior ripiano del disavanzo nel corso di un esercizio: la regola prevista dal principio contabile

Come è noto, il punto 9.2.30 dell’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone che “Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

  • quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
  • verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli esercizi successivi;
  • ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.

Sul punto la Corte dei conti, Sez. Autonomie, con la delib. n. 9/2023 dello scorso 17 maggio, ha precisato che quanto disposto dal citato punto 9.2.30 vale anche per gli EE.LL. con piano di riequilibrio in corso ma non ancora approvato dalla Corte dei conti, come si evince dal principio di diritto enunciato: “La facoltà di non applicare al bilancio degli esercizi seguenti il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato, per effetto dell’anticipo delle attività riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall’articolo 243-bis TUEL, può essere esercitata anche dagli Enti il cui suddetto piano sia ancora oggetto d’esame presso la Commissione di cui all’articolo 155 TUEL”.