Il Comune deve attivare tempestivamente il procedimento di riconoscimento di un debito fuori bilancio

Il Comune deve attivare tempestivamente il procedimento di riconoscimento di un debito fuori bilancio: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Basilicata, nella delib. n. 41/2023/PRSP, depositata lo scorso 16 maggio.

I giudici hanno rammentato che i debiti contratti al di fuori delle regole giuscontabili e per i quali ricorre una delle fattispecie tassativamente previste dall’art. 194 TUEL (Decreto Legislativo n.  267/2000) per il loro riconoscimento, devono necessariamente essere riconosciuti con delibera consiliare al fine, da un lato, di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso e, dall’altro, di sottoporre tale provvedimento al controllo della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

In tal senso la giurisprudenza contabile pressochè costante ritiene che la delibera consiliare svolga “una duplice funzione, per un verso giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; e per l’altro garantista, ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità amministrativo-contabile” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 368/2018/PAR).
Nell’occasione i giudici lucani hanno anche richiamato quanto affermato sul punto dalla Sezione delle Autonomie: “Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei
necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art 194 comma 1 del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico
” (delib. n. 21/SEZAUT/2018/QMIG).

In conclusione, la disciplina posta dall’art. 194 obbliga gli enti locali ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio:

  • sia per garantire una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria – in quanto la presenza di debiti fuori bilancio potrebbe celare l’esistenza di situazioni di squilibrio (l’art. 188, comma 1-quater del TUEL, proprio in tale prospettiva, prevede che, in presenza, nell’ultimo rendiconto deliberato, di disavanzo o di debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento di un debito fuori bilancio, è fatto divieto agli enti locali di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge);
  • sia per evitare la formazione di ulteriori oneri (ad esempio interessi passivi).
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