L’asseverazione debiti/crediti fra Comune e partecipata è necessaria anche per le società quotate

L’obbligo di asseverare i rapporti debiti/crediti fra Comune e partecipata (all’art. 11, c. 6, lett. j) del Decreto Legislativo n. 118/2011) vale anche per le società quotate: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Veneto, nella delib. n. 51/2023/PRSE, depositata lo scorso 16 maggio.

Secondo i giudici contabili, la vigilanza cui sono sottoposte le società quotate su mercati regolamentati da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e i prescritti adempimenti aggiuntivi rispetto alle società non quotate, (ad es. redazione trimestrale del bilancio, relazioni informative dei dati contabili, revisione obbligatoria, comunicati stampa, etc.), pur soddisfacendo l’esigenza di trasparenza e di verificabilità dei bilanci di dette società, rispondono a finalità diverse rispetto a quella di monitoraggio e corretta rappresentazione degli equilibri di bilancio dell’ente pubblico socio e non valgono ad escludere da tale ambito i controlli intestati alla Corte dei conti. Non sussiste, pertanto, come invece è stato disposto per altri casi dal legislatore, un’esplicita esclusione, segno della volontà di estendere l’ambito applicativo della disposizione anche alle società quotate.
La Corte ha anche ricordato che la corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata) (cfr. Sez. Aut., delib. n. 2/2016/QMIG).

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