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Idoneità della documentazione giustificativa dell’economo: il warning della Corte dei conti

In merito all’idoneità della documentazione giustificativa delle spese sostenute dall’economo, è necessario valutare, al di là del profilo strettamente formale, l’astratta idoneità tra il bene acquistato e le finalità istituzionali dell’Ente: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 40/2023, depositata lo scorso 11 maggio.

Secondo i giudici, ai fini della regolarità della spesa è necessario che la stessa sia connotata, oltre che dall’utilità per l’Ente, anche dalla ricorrenza dei presupposti normativi, inderogabili, che giustificano il ricorso ad una modalità derogatoria rispetto all’ordinario procedimento di spesa. La documentazione giustificativa della spesa deve, quindi, consentire di verificare se la spesa corrisponda ad una delle tipologie espressamente previste o se per la stessa ricorrano quei caratteri di urgenza ed indifferibilità che consentono il ricorso alla cassa economale anche al di fuori di tali previsioni.

Sebbene sia ammissibile, a giustificazione della spesa, anche la documentazione non rituale, è comunque necessario che da tale documentazione debbano desumersi le ragioni della spesa e l’utilità per l’Ente e, quindi, debba potersi identificare quantomeno il bene o il servizio acquistato: ad esempio, non è sufficiente il mero scontrino fiscale (non parlante) ma lo stesso deve essere allegato ad altra documentazione correlata idonea quale, ad esempio, la domanda o l’autorizzazione alla spesa.