Con un comunicato dello scorso 10 maggio (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-10-maggio-2023), il DAIT ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto utilizzo del contributo statale destinato all’incremento dell’indennità di funzione degli amministratori degli EE.LL.
Tra i quesiti risolti dagli esperti del Ministero dell’Interno, segnaliamo uno relativo al caso del Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nel quale il Sindaco ordinariamente (salva diversa previsione statutaria) svolge anche la funzione di Presidente del Consiglio Comunale, destinatario comunque di uno specifico importo per detta ultima figura.
Secondo il DAIT, nel caso specifico di assenza della figura autonoma e distinta dal Sindaco del Presidente, l’importo dovrà essere restituito, in accordo a quanto statuito dall’articolo 3 del D.M. 30.5.2022. Né, d’altra parte, il contributo non utilizzato potrà essere versato in favore del Sindaco
che esercita le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale, stante il divieto di cumulo delle indennità previsto dall’articolo 82, comma 5, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).