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Monitoraggio e congruità del fondo contenzioso: il warning della Corte dei conti

Dinanzi ad una continua evoluzione peggiorativa del contenzioso e all’emersione di passività potenziali probabili, è fondamentale tenere costantemente monitorata la congruità degli accantonamenti effettuati a copertura dei rischi di contenzioso e passività potenziali nel rispetto del principio contabile di cui al punto 5.2, lett. h) dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sulla base di una scrupolosa verifica del grado di soccombenza, distinguendo tra passività “probabili”, “possibili” e “remote” (vedi sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 74/2022/PRSP; sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 240/2017/PRSP): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 140/2023/PRSP, depositata lo scorso 11 maggio.

Ed infatti, la norma pone direttamente in capo al revisore un obbligo perentorio di provvedere alla verifica di congruità, la quale deve essere svolta dallo stesso senza che sia necessaria un’espressa richiesta in tal senso dell’Ente, evitando così, una determinazione del fondo stesso in maniera forfettaria.