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Spese per l’attuazione delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023: le indicazioni del DAIT

Con la recente circ. n. 68/2023 dello scorso 9 maggio, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha fornito una serie di utili indicazioni per quanto concerne la gestione delle spese connesse alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio.

In primo luogo, vale il principio generale, sancito dall’art. 17, comma 2, della Legge n. 136/1976, secondo cui le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli comunali sono a carico del Comune interessato. Sono, invece, a carico dello Stato (articolo 17, comma 3) le spese di spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, la fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, le schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni.

Discorso simile vale per le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, sempre a carico del Comune interessato. In particolare, per quanto concerne il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali decorre dal cinquantacinquesimo
giorno antecedente la data delle consultazioni (20 marzo 2023) e termina il quinto giorno successivo alla data delle consultazioni medesime (19 maggio 2023); in caso di secondo turno di votazione il termine ultimo per l’effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale (ballottaggio).

Il limite mensile individuale è di 40 ore medie, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, che non potrà, in alcun caso, essere superato.

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione, spettano € 150 al presidente (€ 90 nel caso di seggio speciale) ed € 120 al segretario e agli scrutatori (€ 61 nel caso si seggio speciale); detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione
(ballottaggio).

Per quanto concerne le spese postali per spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, l’onere è anticipato dal Comune e rimborsato a seguito di rendicontazione da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni; in occasione del rendiconto, il Comune dovrà indicare, oltre alla spesa sostenuta per le spedizioni, anche il numero degli elettori residenti all’estero aventi diritto, ai quali sono state speditele le cartoline avviso.