È opportuno che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC) non svolga anche il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP): è quanto ribadito dall’ANAC con atto del Presidente del 19 aprile 2023, fasc. 1513/2023.
L’Autorità, con riferimento alla nomina del RPCT, ha già avuto modo di chiarire – con il PNA 2019 e, da ultimo, con il PNA 2022 – che va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgano attività di carattere gestionale, come anche ad un soggetto che svolga le funzioni di RUP negli appalti e nelle concessioni di cui all’art. 31 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016); ciò al fine di garantire che non si creino situazioni di incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione e le attività svolte in un settore particolarmente esposto al rischio corruttivo, come quello che attiene la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Nell’atto del Presidente segnalato è stato anche evidenziato che, con particolare riferimento alla possibilità che il RUP coincida con il direttore dell’esecuzione del contratto, “il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell’esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell’esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure”.