È legittima l’esclusione dell’operatore economico che, in sede di soccorso istruttorio, non fornisce alcuna dimostrazione dell’estinzione, del pagamento o dell’assunzione dell’impegno di pagamento, perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con riguardo ai debiti tributari rappresentati nella certificazione dei carichi pendenti: è quanto evidenziato dal TAR Umbria, sez. I, nella sent. 4 maggio 2023, n. 238.
Secondo i giudici perugini, è indispensabile per la stazione appaltante acquisire informazioni analitiche e circostanziate circa gli eventuali pagamenti, comprensivi di interessi o multe, ovvero l’assunzione di impegni vincolanti in tal senso da parte dell’operatore economico o comunque l’estinzione dei relativi debiti e le date, anteriori alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, di perfezionamento delle cause estintive o degli impegni vincolanti, secondo quanto prescritto dall’ultimo periodo dell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).
Al riguardo, infatti, l’operatore economico che voglia scongiurare l’esclusione dalla procedura di gara a causa della presenza di violazioni gravi in materia fiscale o contributiva è onerato di dimostrare di avere ottemperato ai suoi obblighi pagando o, quanto meno, impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, eventualmente mediante la presentazione, in data anteriore alla scadenza del termine per la formulazione della domanda, della richiesta di rateizzazione del debito tributario o contributivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 febbraio 2022, n. 942).