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L’ACI che riscuote l’IPT per conto della Provincia è un agente contabile

Se la Provincia sceglie di affidare all’ACI la gestione dell’IPT, delegando alla stessa il compimento di tutti gli atti relativi alla riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso recupero e contabilizzazione dell’imposta in discorso, da svolgere in conformità alla disciplina vigente in materia, allora l’ACI deve considerarsi un agente contabile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Calabria, nella sentenza-ordinanza n. 61/2023, depositata lo scorso 4 maggio.

Ed infatti, l’attività dell’ACI, svolta per conto dell’Amministrazione Provinciale, non può considerarsi una mera attività di intermediazione, di tramite tecnico-telematico, tra gli utenti, che si avvalgono degli sportelli telematici dell’automobilista, e l’ente locale, considerato che la gestione dell’IPT è attività complessa che comporta l’adempimento delle operazioni di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta da riversare poi all’ente titolare del tributo.

Sicché la circostanza che le attività sopra descritte, le quali evidentemente comportano il maneggio, per conto dell’ente impositore, del danaro pubblico oggetto dell’assolvimento dell’imposta di trascrizione, siano svolte in forma telematica e che ACI non detenga materialmente il denaro riscosso a titolo di IPT in virtù del sistema di pagamento telematico, non comporta che l’ente non sia da annoverare tra gli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale.