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La sanzione per la violazione delle regole generali di parcheggio è soggetta ad IVA

La sanzione per la violazione delle regole generali di parcheggio (ad esempio, per il prolungamento del periodo di sosta gratuito) è soggetta ad IVA: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 320/2023 ,pubblicata lo scorso 9 maggio.

Secondo l’Agenzia, infatti, nel caso specifico vale quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sent. 20 gennaio 2022, C 90/20, in cui si afferma che “le spese di controllo (…) devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (…) e assoggettata in quanto tale all’IVA” (v. paragrafo 47).

Nella citata sentenza, in particolare, i giudici unionali affermano quanto segue:

1. (…) la sosta in uno stallo determinato, […] fa sorgere un rapporto giuridico tra tale società, in quanto prestatrice di servizi e incaricata della gestione del parcheggio di cui trattasi, e l’automobilista che ha utilizzato tale stallo. (…), nell’ambito di tale rapporto giuridico, le parti beneficiano di diritti e assumono obblighi, conformemente alle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi considerati, tra i quali figurano, in particolare, la messa a disposizione, …, di uno stallo di parcheggio e l’obbligo per l’automobilista interessato di pagare, oltre alle tariffe di parcheggio, eventualmente, in caso di inosservanza di tali condizioni generali, l’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, indicato sui cartelli segnaletici…” (punti 28 e 29 della sentenza);

  1. ricorrono pertanto i presupposti per qualificare l’operazione come una prestazione di servizio a titolo oneroso. ”…, il pagamento delle tariffe di parcheggio, nonché eventualmente, dell’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, costituisce il corrispettivo della messa a disposizione di uno stallo di parcheggio… (n.d.r. d’altra parte) l’automobilista che paga tali spese di controllo ha fruito di uno stallo o di una zona di parcheggio”, in conformità alle condizioni generali dallo stesso accettate. ”Pertanto, l’importo totale delle somme che gli automobilisti si sono impegnati a pagare come corrispettivo del servizio di parcheggio fornito…, ivi comprese, eventualmente, le spese di controllo per sosta irregolare, rappresenta le condizioni in cui essi hanno effettivamente fruito di uno stallo di parcheggio, e ciò anche se hanno scelto di farne un uso eccessivo, superando il tempo di sosta autorizzato […]” (punti da 30 a 32);
  2. quanto a dire che ”42. (…), la riscossione…di spese di controllo per sosta irregolare e la sosta effettuata dall’automobilista… sono connesse. Infatti, la necessità di un controllo di sosta irregolare e, di conseguenza, l’imposizione di siffatte spese di controllo non possono esistere se il servizio di messa a disposizione di uno stallo di parcheggio non è stato previamente fornito”.