È inammissibile un contributo straordinario del Comune ad una fondazione partecipata, erogato nell’ambito di un piano di risanamento e del tutto slegato all’erogazione di un servizio di carattere culturale a favore della collettività, trattandosi di una forma indiretta di ripiano delle perdite: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, nella delib. n. 51/2023/PRSE, depositata lo scorso 5 maggio.
Rispetto alla inammissibilità di tale forma di contribuzione, pare opportuno richiamare quanto già in precedenza la medesima sezione della Corte, con la delib. n. 133/2018/PRSE, aveva affermato ovvero che è “assolutamente illegittimo un accollo delle perdite, anche sotto forma di generico contributo annuale” per le fondazioni con piano di risanamento in corso.
La sez. reg. di contr. per il Veneto, a sua volta, con la delibera n. 532/2017/PAR, aveva precisato che “La possibilità per la fondazione di perseguire l’interesse (pubblico o privato) per il quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, deve essere intesa, per rimanere nel paradigma normativo di riferimento, come autosufficienza patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell’attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (cfr. Sezione controllo Lombardia n. 67/2010/PAR, n. 365/2011/PAR, e,
più recentemente, n. 70/2017/PAR). Il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione, quale strumento gestionale prescelto per l’esercizio di funzioni pubbliche, si deve esaurire nell’atto costitutivo il nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato (e non “presunto”, per citare l’Ente) e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati. L’ipotesi di una contribuzione “a regime” occorrente per colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e garantirne l’equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia, pertanto, con l’istituto attivato dall’ente (in senso analogo, v. Sezione controllo Piemonte, n. 24/2012/SRCPIE/PAR e Sezione controllo Abruzzo, n. 5/2017/PAR), a pena di snaturarne le caratteristiche essenziali e tradursi, sostanzialmente, nell’utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all’esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall’applicazione dello
specifico regime ad esse connesso”.