Appalti: il contratto di avvalimento tecnico-operativo non può essere generico

Come  noto, in caso di avvalimento tecnico-operativo, sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, specificamente indicate nel contratto ed indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’ausiliaria ponga a disposizione del concorrente.

Allo stesso tempo, il contratto non deve spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, essendo possibile che, nel singolo contratto, sia previsto l’impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell’azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa).

Applicando le precedenti premesse, il TAR Marche, sez. I, nella sent. 5 maggio 2023, n. 276, non ha ritenuto eccessivamente generico un contratto di avvalimento che, pur omettendo un elenco dettagliato delle risorse e del personale messo a disposizione dell’aggiudicataria, prevedeva la messa a disposizione del personale e delle risorse necessarie al raggiungimento del requisito, assumendo precisi impegni nell’assicurare “tutte le risorse, nessuna esclusa, ivi comprese le strutture operative, il personale qualificato, le tecniche operative ed i mezzi organizzativi correlati alla propria attività, insomma il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che hanno consentito l’acquisizione del requisito de quo” e prevedendo “la messa a disposizione di personale qualificato in prestazioni educative e ausiliarie con esperienza nei servizi oggetto di gara”.

Ad ulteriore conferma dell’ammissibilità del contratto in discorso, si prevedeva che l’ausiliata e l’impresa ausiliaria fossero responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, riguardo i requisiti di cui è carente l’impresa ausiliata.  In tal modo, secondo i giudici marchigiani, l’ausiliaria si rendeva corresponsabile della gestione del servizio, offrendo la massima garanzia possibile.

In tale contesto, perciò, l’elencazione dettagliata dei beni e del personale messi a disposizione doveva intendersi come non indispensabile.

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