Deposito dell’avviso di pagamento del contributo ANAC in luogo della ricevuta: legittima l’esclusione
È legittima l’esclusione dalla procedura di gara, disposta dalla stazione appaltante, nei confronti dell’operatore economico che, a seguito dell’esperimento del soccorso istruttorio, produce nei termini assegnati il documento attestante l’avviso anziché la ricevuta di pagamento del contributo di gara: è quanto evidenziato dall’ANAC nella delibera n. 151 del 23 aprile scorso.
Secondo l’Autorità, infatti, il mero avviso non consente di provare l’effettivo versamento del contributo ed impedisce alla stazione appaltante di poter verificare la corretta esecuzione della transazione.
Ricordiamo che, in merito al contributo di gara, l’Autorità aveva già affermato che “È sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione alla gara della ricevuta di pagamento del contributo di gara purché il versamento sia stato disposto in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta” (delibera n. 212/2022) e che “Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di gara sono tenuti al pagamento del contributo all’ANAC quale condizione di ammissibilità alle procedure medesime. Il mancato versamento del contributo entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta determina l’esclusione dalla procedura di scelta del contraente” (delibera n. 765/2021).