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L’economo non può disporre pagamenti utilizzando le somme di fine esercizio in attesa di restituzione

L’economo non può disporre pagamenti in presenza di una deficienza di cassa ed utilizzando giacenze della cassa economale relativa al precedente esercizio, in attesa di restituzione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Veneto, nella sent. n. 28/2023, depositata lo scorso 2 maggio, stigmatizzando l’operato dell’economo comunale che, anteriormente all’erogazione dell’anticipazione del primo trimestre 2015, aveva effettuato spese prive di adeguata copertura, utilizzando i residui del fondo economale dell’esercizio precedente.

Tale modus operandi, infatti, è in contrasto con uno dei principi che presiedono alla gestione economale, ossia l’assenza di residui tipica della gestione di cassa da parte dell’economo; inoltre, si creerebbe una inammissibile commistione tra due diverse gestioni, relative ad esercizi diversi, e per di più in violazione del principio dell’obbligo di copertura delle spese in quanto “la capienza della dotazione finanziaria iniziale è conditio sine qua non della legittimità della spesa il cui rispetto grava sull’agente contabile economo”(sez. App. Sicilia, sent. n. 187/2021, nel medesimo senso, ex aliis, sez. Molise, sent. n. 71/2014; sez. Sicilia, sent. n. 5/2021).