Limiti agli incarichi conferiti da una P.A. al titolare di carica elettiva: le indicazioni della Corte dei conti

Come è noto, l’art. 5, comma 5, del DL n. 78/2010 dispone che “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”. Con la recente delib. n. 116/2023/PAR, pubblicata lo scorso 21 aprile, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, ha evidenziato che:

  • ciò che rileva, ai fini dell’applicazione della norma, è lo status di P.A. che conferisce l’incarico e non la circostanza che l’eventuale incarico venga svolto in un’altra amministrazione che non rientra nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009 di conseguenza, rientra nei limiti fissati dalla norma in conferimento di incarico quale componente di una società in house (ente non rientrante nell’elenco di cui sopra) conferito da una Provincia (ossia, P.A. rientrante in detto elenco) ad un titolare di carica elettiva;
  • la norma trova applicazione anche per l’incarico conferito dalla Provincia al titolare di carica elettiva in un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e che ha rinunciato all’indennità di amministratore locale.
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