La nuova operatività del rimborso del FAL: le indicazioni della Corte dei conti
Come è noto, il comma 1-ter dell’art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede che a decorrere dall’esercizio 2021, “gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità’ nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib.122/2023/PRSE, pubblicata lo scorso 24 aprile, questa norma modifica completamente la precedente modalità di contabilizzazione, secondo la quale il Fondo Anticipazione di Liquidità era applicato in entrata per l’intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscritto in spesa per un valore pari a quello stanziato in entrata, ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio.
In altri termini, il vigente regime di contabilizzazione prevede che dal 2021 gli enti riducano il FAL solo “in sede di rendiconto”, dando evidenza di tale riduzione negli allegati a) e a/1) e applichino la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.