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La commissione di gara deve possedere specifiche competenze tecniche

Come è noto, in merito alla composizione della commissione di gara, l’art. 77, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) stabilisce un principio di competenza professionale volto a garantire l’adeguatezza e quindi efficacia della scelta tecnico-discrezionale, imponendo alla stazione appaltante l’obbligo di ricorrere ad esperti, quando viene indicato per la selezione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Come affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 21 aprile 2023, n. 2430, dinanzi ad una procedura per il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale e distruzione carcasse animali deceduti, non può considerarsi competente una commissione di gara composta da due architetti e un ingegnere che, oltre a non possedere titolo di studio coerenti con l’oggetto dell’appalto di servizi, non vantavano neanche esperienze nel settore come emerge dalla lettura del curriculum vitae. Secondo i giudici partenopei, nessuna delle materie tecniche di competenza dei suddetti professionisti afferivano all’oggetto del servizio.