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Definizione agevolata controversie tributarie prevista dalla c.d. ”tregua fiscale”: i chiarimenti dell’AdE

Come è noto, la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – art. 1, commi da 186 a 205) ha previsto, tra le misure inerenti la c.d. “tregua fiscale”, anche la definizione agevolata delle controversie tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

L’argomento è stato già oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E dello scorso 27 gennaio, nella quale è stato evidenziato come tale misura consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023, in ogni  stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire; inoltre, è stato chiarito che:

  1. possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi;
  2. per identificare le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Di recente, tramite la risposta ad interpello n. 306/2023 dello scorso 24 aprile, l’Agenzia ha ulteriormente precisato che per identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, l’Agenzia abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

Di conseguenza, non trova applicazione la definizione agevolata nel caso di ricorso introduttivo della lite notificato al solo agente della riscossione e nel quale, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate non era parte del conseguente giudizio.