È legittima la richiesta ostensiva del Condominio diretta a conoscere copia della documentazione connessa all’ avviso di accertamento esecutivo recante l’intimazione al pagamento dei canoni/tributi idrici dovuti al Comune, indicata, tra l’altro, con sufficiente precisione nella relativa richiesta: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 11 aprile 2023, n. 2194.
Nel caso di specie, un Comune illegittimamente era rimasto in silenzio, senza neppure avviare il relativo procedimento istruttorio, dinnanzi ad una istanza di accesso agli atti relativi all’intimazione di pagamento dei canoni idrici/tributi idrici dovuti al medesimo Comune ai fini della verifica della debenza della somma richiesta, all’interruzione dei termini di prescrizione, nonché sulla corrispondenza dei consumi fatturati.
Secondo i giudici, l’Amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti.
In relazione alla richiesta ostensiva del caso di specie, infatti, veniva in rilievo l’esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse dell’istante:
- diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente;
- concreto e, quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio;
- attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;
- strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni.
Il TAR ha anche ricordato che il diritto di accesso può essere esercitato anche e indipendentemente dalla pendenza di un giudizio (tra l’altro la conoscenza degli atti può essere strumentale proprio alla valutazione circa opportunità e convenienza della sua instaurazione) e dalla circostanza che in tale ipotetico giudizio la documentazione richiesta sarebbe acquisibile nel contesto della relativa istruttoria.