Irrilevanti ai fini IVA le operazioni di richiamo/sostituzione di impianti difettosi

Come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 304/2023 dello scorso 24 aprile, non sono rilevanti ai fini IVA, per carenza del presupposto oggettivo ex artt. 2 e 3 del Decreto IVA (DPR n. 633/1972), le operazioni di richiamo/sostituzione di prodotti difettosi, sia entro i termini di garanzia sia fuori garanzia, allorché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • l’intervento deve avvenire in adempimento di specifici obblighi normativi a carico del produttore obbligato, anche al di fuori della garanzia, a sostituire il prodotto difettoso con uno identico, non pericoloso ed idoneo all’uso;
  • nel prezzo di vendita originario del prodotto devono essere ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione per tali circostanze.

Ed infatti, come affermato in passato dalla Risoluzione Ministeriale 11 novembre 1975 n. 502563, “le sostituzioni dell’intero prodotto o di parti difettosi non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell’Iva, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di un’obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni”.

Con la circolare del Ministero delle Finanze 23 febbraio 1994 n. 13, è stato, inoltre, chiarito che, se i beni in sostituzione sono destinati ad altro Paese membro non si realizza una cessione intracomunitaria e, ai fini degli obblighi Intrastat, “non sussiste l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, neppure agli effetti statistici, per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi di garanzia a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire”.

Infine, con riferimento al fatto che il richiamo/sostituzione degli impianti sia eseguito quando i termini di garanzia sono già decorsi, con la circolare 27 febbraio 1984 n. 345753 è stato chiarito che le operazioni di adeguamento eseguite sia sugli apparecchi per i quali è operante la garanzia, sia per quelli fuori garanzia “…non sono da assoggettare all’IVA trattandosi di prestazioni dovute…”.

Trattandosi di operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA, le medesime non devono essere documentate tramite emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del Decreto IVA.

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