Il criterio casuale per l’estrazione degli atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) non è l’opzione migliore: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sezione del controllo per la Sardegna, nella delib. n. 31/2023 dello scorso 20 aprile.
Secondo i giudici, infatti, risulterebbe utile disporre, di metodi di campionamento affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico; ancora, la Sezione delle Autonomie ha considerato che il controllo successivo di regolarità amministrativa debba essere svolto secondo tecniche di campionamento statistico probabilistico, debitamente motivate (cfr. delib. n. 23/SEZAUT/2019/INPR).
La tesi dei giudici contabili sardi è ricorrente anche in altre sezioni regionali della Corte dei conti: ad esempio, la sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 130/2022/VCGC, aveva già avuto modo di affermare che non appariva un criterio adeguato di campionamento quello di sottoporre a controllo successivo le determine attraverso un mero sorteggio, non potendosi pretermettere specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.