Violazioni tributarie definitivamente accertate: legittimo l’annullamento dell’aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse …Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione…Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo…”.

La disposizione distingue due ipotesi concernenti, rispettivamente:

  • la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (o contributi previdenziali), in presenza delle quali è prevista l’automatica esclusione dell’operatore;
  • l’inadempimento agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse (o dei contributi previdenziali) non definitivamente accertato che, viceversa, “può” comportare l’estromissione del partecipante.

In entrambe le ipotesi, la valutazione di gravità è predeterminata dal legislatore al raggiungimento della soglia di € 5.000,00 fissata all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1972.

La differenza tra le due previsioni riposa sull’automaticità nel primo caso, ovvero sulla facoltatività nel secondo caso, del potere di esclusione da parte della stazione appaltante al verificarsi dei presupposti normativamente previsti.

Conseguentemente, come evidenziato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 20 aprile 2023, n. 345, è legittimo l’annullamento dell’aggiudicazione all’operatore economico in capo al quale sono state rilevate violazioni tributarie definitivamente accertate per un importo superiore a € 5.000, per le quali opera l’automatismo espulsivo voluto dal Codice.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!