Scadenza ricognizione delle partecipazioni e relative sanzioni: il warning della Corte dei conti
Come è noto, l’art. 20, comma 1, del TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Decreto Legislativo n. 175/2016) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Con riferimento, ai tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR e ribadito recentemente dalla sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 113/2023/PRSP, depositata lo scorso 17 aprile, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
In particolare, il comma 3 dell’art. 20 del TUSP, con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono parimenti adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l’invio alla sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del TUSP.
Il successivo comma 7 dell’art. 20 del TUSP prevede, inoltre, che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, da parte degli Enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con applicazione dell’art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.