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Le differenze fra dissesto funzionale e dissesto finanziario

L’art. 244 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) indica le due situazioni che, ove presenti singolarmente o congiuntamente, determinano l’obbligo di procedere alla dichiarazione di dissesto:

  • il c.d. dissesto funzionale, ove l’ente locale non è più in grado di garantire l’assolvimento
    delle funzioni/servizi indispensabili;
  • il c.d. dissesto finanziario, se esistono a carico dell’ente crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare fronte con le modalità di cui all’art. 193 (provvedimenti in sede di verifica degli equilibri) e all’art. 194 del TUEL per le fattispecie ivi previste (riconoscimento debiti fuori bilancio, con possibilità di un piano di rateizzazione concordato con i creditori).

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 112/2023/PRSP, depositata lo scorso 17 aprile, può ritenersi integrata l’ipotesi del dissesto funzionale nel caso della prolungata mancata approvazione dei documenti contabili principali (rendiconto e bilancio di previsione), mentre il dissesto finanziario può essere sussistente dinanzi ad una gravissima situazione derivante prevalentemente da disavanzo non recuperato, da debiti fuori bilancio e da una illiquidità di cassa.