Inconferibile l’incarico di responsabile del Settore Avvocatura al legale “storico” del Comune

L’avvocato affidatario, nel corso degli anni, di numerosi incarichi legali di difesa da parte del Comune non può essere nominato responsabile del Settore Avvocatura del medesimo ente locale: è quanto evidenziato dall’ANAC con delibera n. 136 del 4 aprile scorso.

Nel caso specifico, infatti, opera la previsione dell’art. 4, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 39/2013, secondo la quale “a coloro che, nei due anni precedenti, (…) abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Dalla lettura della disposizione emerge che gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

  1. avere svolto, nei due anni precedenti (c.d. “periodo di raffreddamento”) l’assunzione dell’incarico dirigenziale, attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico (incarico di provenienza);
  2. assumere un incarico dirigenziale esterno nella P.A. afferente allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento (incarico di destinazione).

Occorre precisare che, come consolidato negli orientamenti dell’ANAC, la ratio sottesa al citato art. 4 è quella di assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l’interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l’azione amministrativa, innestandosi strutturalmente nella P.A. finanziatrice e/o regolante. Perciò, il legislatore ha precluso a coloro che sono stati (nei due anni antecedenti) sottoposti al potere della P.A. di assumere, nella stessa, funzioni apicali-dirigenziali tali da poter influire sul processo decisionale pubblico, eventualmente deviandolo al soddisfacimento degli interessi privati della categoria professionale di cui l’interessato è espressione.

Con specifico riferimento al caso della attività professionale in proprio, la disposizione intende impedire che, mediante il conferimento di un incarico pubblico, il “professionista/privato” possa piegare le decisioni a vantaggio proprio e/o della propria categoria professionale.

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