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Offerta alternativa: scatta l’esclusione

Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”, è legittima la decisione della stazione appaltante che, dinanzi ad un’offerta di due prodotti alternativa, dispone l’esclusione dalla gara del concorrente: è quanto affermato dal TAR Molise, sez. I, nella sent. 11 aprile 2023, n. 103 (nel caso specifico, si era dinanzi ad un appalto di fornitura con posa in opera di infissi ed il concorrente individuava due soluzioni alternative, diverse dal punto di vista tecnico, economico e prestazionale).

Questa conclusione è confermata dall’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “la violazione del principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante” (TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 195/2020; in termini: TAR Toscana, sez. I, sent. n. 1361/2015; TAR Veneto, sez. II, sent. n. 1135/2018).