Il dipendente provinciale in aspettativa non è eleggibile a revisore degli enti locali

Come è noto, l’art. 236, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza”.

Secondo un recente parere del Ministero dell’Interno pubblicato lo scorso 7 aprile (https://dait.interno.gov.it/pareri/100181), tale disposizione opera anche nel caso di dipendente provinciale in aspettativa senza assegni: infatti, il collocamento in aspettativa senza assegni non incide sullo status di dipendente dell’ente locale e, di conseguenza, permane il divieto di svolgere la funzione di revisore nell’ambito della provincia.

 

 

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