Come è noto, l’art. 1, commi da 182 a 189, della Legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% sui “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.
Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui al comma 182 è ridotta al 5%, come disposto dall’art. 1, comma 63, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Con la recente risposta ad interpello n. 296/2023, pubblicata lo scorso 14 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche nel caso delle società in house, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, si ritiene applicabile il regime agevolato di cui ai commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016, nel rispetto dei criteri ivi previsti.