Appalti: un compenso minimo non invalida il contratto di avvalimento di garanzia

Il compenso di € 500 previsto per l’avvalimento di garanzia non può essere circostanza sufficiente a ritenere fittizio l’impegno assunto dall’ausiliario laddove vi sia un chiaro contenuto contrattuale di assunzione della responsabilità solidale con la propria solidità finanziaria: è quanto affermato dal TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 7 aprile 2023, n. 254, richiamando la giurisprudenza del passato che aveva avuto modo di precisare come “la mancata previsione di un corrispettivo non importa “ex se” l’illegittimità del contratto di avvalimento” (TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 16 novembre 2016, n. 11382).

Nel caso specifico, in particolare, i giudici cagliaritani hanno evidenziato la presenza di due clausole del contratto da cui desumere il pieno impegno dell’ausiliario:

  • in una si prevedeva espressamente che l’impresa ausiliaria e quella ausiliata erano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
  • nell’altra si riconosceva, proprio in considerazione della responsabilità solidale dell’ausiliaria, la facoltà di quest’ultima di verificare e monitorare costantemente l’avanzamento del servizio e la regolarità dell’esecuzione dello stesso, di visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi; di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento degli stessi; di interloquire con il R.U.P.

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