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Relazione affettiva non formalizzata ma stabile e duratura: scatta il conflitto di interessi

Anche una relazione affettiva non formalizzata ma stabile e duratura fra due funzionari pubblici appartenenti alla medesima amministrazione fa sorgere il conflitto di interessi ed il correlato obbligo di astensione, il quale si estende anche all’ipotesi di una relazione che si sia conclusa da poco tempo, poiché potrebbe, comunque, avere ancora influenza negativa sull’imparzialità: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Marche, nella sent. n. 13/2023, depositata lo scorso 12 aprile.

I giudici hanno ricordato come, nel corso degli anni, il legislatore abbia introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni, emergenti nella realtà sociale, riconducibili al conflitto d’interessi (art. 51 c.p.c.; art. 42 del Decreto Legislativo n. 50/2016; art. 53, commi 7 e 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001; Decreto Legislativo n. 39/2013). Come è noto, in particolare, le disposizioni che regolano, in linea generale, la materia del conflitto d’interessi sono:

  • l’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 (recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”), introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;
  • gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”).

Orbene, laddove un dipendente pubblico ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico, che, esaminate le circostanze, valuta se sussista effettivamente un conflitto d’interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo; in caso affermativo, ne verrà data comunicazione al dipendente. Contestualmente, dovranno essere comunicate ed attuate le misure idonee ad eliminare la situazione di conflitto (v. Piano Nazionale Anticorruzione 2019, Parte III, § 1.4.1.).

Ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7, 14 e 16 del D.P.R. n. 62/2013 e del P.N.A. 2019, Parte III, § 1.4.1., la violazione di tali obblighi integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16) e di eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili e amministrative.

L’A.N.A.C. ha, al riguardo, raccomandato alle Amministrazioni di prevedere nel P.T.P.C.T., tra le misure di prevenzione della corruzione, una specifica procedura di rilevazione ed analisi delle situazioni di conflitto d’interessi, potenziali o reali, ivi compresi l’acquisizione e la conservazione delle dichiarazioni d’insussistenza di situazioni di tal genere, rese dai dipendenti con cadenza periodica, e l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.