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Legittimo l’accesso ai documenti relativi ad una sanzione CdS elevata dal Comune

È legittima l’istanza di accesso documentale, avanzata dall’automobilista destinatario di una sanzione per violazione delle norme previste dal Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), diretta ad ottenere copia del provvedimento di approvazione all’installazione del dispositivo di rilevamento automatico, la documentazione tecnica relativa all’installazione e all’omologazione dell’apparecchiatura, la documentazione fotografica e l’estratto di notifica del relativo verbale di accertamento: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 7 aprile 2023, n. 2180, stigmatizzando il silenzio serbato dal Comune.

Secondo i giudici, l’istanza di accesso è giustificata dalla esigenza di ricostruire l’iter seguito nella adozione e notificazione del verbale di accertamento della violazione al Codice della strada; ne discende l’evidente collegamento tra i documenti richiesti (prodromici al verbale di accertamento) ed il diritto del richiedente, soggetto passivo della pretesa creditoria azionata in relazione all’illecito amministrativo contestato. Da ciò l’“interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscenza di tutti gli atti che in quell’iter procedimentale si inscrivono, ex art. 22, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/90, e la legittimazione del richiedente all’accesso richiesto.

Il silenzio serbato dal Comune, invero, lede l’interesse conoscitivo azionato dall’interessato, funzionale al pieno dispiegamento delle proprie prerogative difensive nei confronti dell’atto sanzionatorio adottato nei suoi confronti, precludendo in radice ogni “utile” acquisizione dei dati richiesti, afferenti all’iter procedimentale in concreto seguito nella adozione e notificazione dell’atto in questione; ne discende, quindi, l’esistenza del diritto di accesso e l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune.