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Aliquota IVA 4% per apparecchi compensativi di una deficienza/infermità: i chiarimenti dell’AdE

Come è noto, il numero 30 della tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/1972) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%, tra gli altri, per gli “apparecchi … da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 287/2023, pubblicata lo scorso 7 aprile:

  • l’espressione “per compensare una deficienza o un’infermità” si riferisce soltanto agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma;
  • è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell’Agenzia delle Dogane, teso ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti che potrebbero rientrare nella categoria;
  • rientra in tale categoria di beni una “protesi per la sostituzione delle corde tendinee mitraliche nell’ambito della chirurgia cardiaca”, per la cui cessione, conseguentemente, opera l’IVA al 4%.