Come è noto, il numero 30 della tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/1972) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%, tra gli altri, per gli “apparecchi … da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”.
Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 287/2023, pubblicata lo scorso 7 aprile:
- l’espressione “per compensare una deficienza o un’infermità” si riferisce soltanto agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma;
- è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell’Agenzia delle Dogane, teso ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti che potrebbero rientrare nella categoria;
- rientra in tale categoria di beni una “protesi per la sostituzione delle corde tendinee mitraliche nell’ambito della chirurgia cardiaca”, per la cui cessione, conseguentemente, opera l’IVA al 4%.