IVA al 4% per ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti: i chiarimenti dell’AdE
Come è noto, l’art. 1, comma 3bis), del DL 29 maggio 1989, n. 202 prevede che “Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”; inoltre, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, nono comma, del DL 31 dicembre 1996, n. 669, l’aliquota IVA agevolata “si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a sussidi che possono migliorare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992 (cfr. risoluzione n. 57/E del 2005).
Rientrano nell’agevolazione in parola le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità (i.e. fax, modem, computer, telefono a viva voce, ecc.) sia appositamente fabbricati; deve, in ogni caso, trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Con decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, da ultimo modificato dall’art. 29bis del DL 16 luglio 2000, n. 76 e dall’art. 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021), sono state individuate le condizioni e le modalità per fruire dell’agevolazione in esame. In particolare:
- l’art. 1 del citato d.m. del 14 marzo 1998 prevede che l’aliquota del 4% si applica “Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;
- il successivo art. 2, comma 1, precisa che “Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’aliquota IVA agevolata, l’art. 2, comma 2, del citato d.m. 14 marzo 1998, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata”.
Il successivo comma 2bis stabilisce che “I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29bis, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale”.
In caso di importazione, la documentazione va prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.
Occorre, tuttavia, osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 4 maggio 2021 data di entrata in vigore del citato comma 2bis dell’art. 2 dell’aggiornato Decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 1998.
Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista.
Tanto premesso, secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 282/2023 del 4 aprile scorso, in assenza di un’espressa limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo cliente (soggetto disabile ex art. 3 della Legge n. 104/1992) può acquistare, al fine dell’ottenimento dell’aliquota IVA agevolata al 4%, l’esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l’invalidità funzionale permanente da cui risulti, nei termini anzidetti, lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto interessato intende acquistare.
Al riguardo, è stato sottolineato che:
- la ricorrenza dell’invalidità funzionale permanente e lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico-informatico richiede valutazioni non effettuabili né dall’Amministrazione finanziaria né dal rivenditore del bene, risultando demandate ai soggetti a ciò istituzionalmente preposti (ad esempio: aziende sanitarie locali; commissioni mediche; ecc.);
- la necessità dell’attestazione del collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico informatico preposto ”ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio” vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che ”per vocazione” possono essere utilizzati esclusivamente da un malato affetto da menomazioni funzionali permanenti. Per questa ragione il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l’individuazione dello specifico sussidio tecnico-informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale.