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Il diritto di accesso è esercitabile anche nei confronti del concessionario privato della riscossione

Anche nei confronti del concessionario privato della riscossione è esercitabile il diritto di accesso documentale ex Legge n. 241/1990: è quanto evidenziato dal TAR Liguria, sez. I, nella sent. 3 aprile 2023, n. 380.

Nel caso specifico, il proprietario di un autoveicolo, oggetto di fermo amministrativo, aveva presentato istanza di accesso al concessionario della riscossione per l’esibizione delle cartelle esattoriali e degli atti della procedura di iscrizione nei registri mobiliari del suddetto fermo; non ottenendo alcuna risposta, si era rivolto al giudice amministrativo il quale:

  • ha ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto ed attuale del privato all’ostensione dei documenti relativi all’autoveicolo (cfr., in tal senso, anche TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sent. 1° marzo 2023, n. 646);
  • ha evidenziato che i concessionari privati della riscossione sono soggetti passivi del diritto di accesso con riferimento alla loro attività di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e) della Legge n. 241/1990;
  • ha ordinato l’esibizione dei documenti richiesti, condannando alle spese il concessionario.