Presenza di un segno di riconoscimento: legittimo l’annullamento della prova concorsuale indetta dal Comune

È legittimo l’annullamento della prova concorsuale del candidato che nel proprio elaborato utilizza un evidente segno di riconoscimento: è quanto evidenziato dal TAR Sicilia, Catania, sez. II, nella sent. 30 gennaio 2023, n. 298.

Nel caso concreto, un Comune aveva indetto una prova concorsuale per un posto di Istruttore Tecnico – Geometra Categoria C. Nella prova veniva richiesto l’utilizzo di un codice fiscale di fantasia; uno dei candidati, però, ne aveva indicato uno parzialmente coincidente con il proprio.

Secondo la commissione di gara, tale circostanza costituiva “una obiettiva e molto significativa anomalia”, che poteva “ragionevolmente apprezzarsi quale adeguata dimostrazione della volontà di inserire nel testo uno specifico segno di riconoscimento”.

I giudici hanno ritenuto corretto l’operato della commissione, considerato che, secondo la giurisprudenza, ciò che rileva ai fini dell’anonimato negli elaborati concorsuali non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, circostanza che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta.

In particolare (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 luglio 2018, n. 4331; sez. IV, sent. 12 novembre 2015, n. 5137; sez. V, sent. 17 gennaio 2014, n. 202 e sent. 31 gennaio 2018, n. 652), è stato affermato che sono due gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell’anonimato: l’idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale.

Non può ritenersi, ad esempio, che sussistano elementi idonei a provare in modo inequivoco l’intenzione di rendere riconoscibile l’elaborato quando venga in rilievo un mero e palese errore materiale (come nel caso di cancellature o di apposizione di note all’elaborato al fine di correggere o integrare un pensiero espresso in modo approssimativo o incompleto, etc.).

Neppure può ritenersi, tuttavia, che l’intenzionalità debba essere provata oltre ogni ragionevole dubbio, poiché in tal caso l’esclusione dalla procedura non potrebbe pressoché mai esser disposta, ben potendo, invece, l’Amministrazione far riferimento a circostanze indirette e meramente presuntive, che possono anche consistere nella particolare significatività dell’anomalia che caratterizzi il segno di riconoscimento rispetto all’esclusivo contenuto che l’elaborato deve presentare.

Ciò spiega il fondamento delle pronunce giurisprudenziali con cui si è ritenuta la rilevanza della astratta – e non concreta – idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, anche quale indice rilevatore della volontà del concorrente di rendere riconoscibile l’elaborato (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 gennaio 2013, n. 102; sez. IV, sent. 20 settembre 2006, n. 5511; TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 18 giugno 2013, n. 3114; sez. III, sent. 9 gennaio 2012, n. 13; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, sent. 11 aprile 2007, n. 281).

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