Fattura obbligatoria per le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona”

La fattura è obbligatoria nel caso di prestazioni sanitaria di diagnosi, cura e riabilitazione della persona: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 275/2023 del 4 aprile scorso, secondo cui non è praticabile, nel caso specifico, l’alternativa del c.d. “scontrino parlante”.

L’art. 10, comma 1, n. 18), del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) prevede che sono esenti dall’imposta “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

In particolare, le prestazioni sanitarie di diagnosi sono quelle dirette ad identificare la patologia cui i pazienti sono affetti, tra le quali sono riconducibili anche le prestazioni rese dai laboratori di analisi, la cui attività è volta a supportare la professione sanitaria.

L’art. 22 del Decreto IVA dispone che “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

[…omissis…]

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10».

La norma individua, dunque, puntualmente le operazioni esenti elencate dall’art. 10 del Decreto IVA (‘”da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)”) per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria e che, quindi, possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n.127, e l’emissione del cd. documento commerciale; tra queste non sono ricomprese le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona” indicate al n. 18, che pertanto devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente.

Detta previsione è in linea con quando previsto dal successivo art. 36­bis del Decreto IVA, secondo cui “Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente».

Al riguardo, con la circolare n. 15 del 23 luglio 1993, al paragrafo 2.3.2, è stato chiarito che “[…], alle operazioni di cui ai punti 18 e 19 del citato art. 10 non sono riferibili le disposizioni della citata legge n. 413 del 1991 [il riferimento è all’articolo 12 concernente la disciplina del rilascio della ricevuta fiscale ndr.], sussistendo per le stesse l’obbligo di emissione della fattura. Tale obbligo emerge, infatti, dalla inequivocabile deroga, contenuta nell’art. 36 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale non è consentito, in ordine alle cennate prestazioni, di fruire dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione. Pertanto, […], per le prestazioni di cui trattasi, sussiste l’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 indipendentemente dalla richiesta del cliente».

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