Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 42/2023/PRSE, depositata lo scorso 4 aprile, la corretta sequenza procedimentale, funzionale alla corresponsione del trattamento accessorio, è la seguente:
- individuazione in bilancio delle risorse;
- costituzione del fondo con cui imprimere alle risorse un vincolo di destinazione;
- fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento.
Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.
Qualora alla fine dell’esercizio, la sottoscrizione del contratto non sia ancora intervenuta, nelle more della stessa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e, non potendo l’ente assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.