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I controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali ex art. 148-bis del TUEL

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 166 e ss., ha previsto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha  sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell’art. 7, comma 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all’adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L’art.  3, comma 1, lett. e), del DL 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) l’art. 148-bis, significativamente rubricato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, secondo cui “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”.

In base all’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza “di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio” e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; in caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 60/2013) e ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Lazio, nella delib. n. 62/2023/PRSE, depositata lo scorso 3 aprile, i controlli di legittimità-regolarità, di cui all’art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/2005 e all’art. 148-bis del TUEL hanno natura preventiva e sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio: tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo di natura collaborativa.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale – finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli della Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti – quale magistratura neutrale e indipendente – è, difatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Corte dei conti non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148 bis, co. 3 del TUEL, la funzione del controllo sui bilanci demandata alla Corte suggerisce, comunque, di segnalare agli enti le criticità riscontrate al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli enti.